Responsabilità dell’ente per omessa fornitura di idonei DPI
E’ un caso quello di cui alla sentenza in commento per il quale la Corte di Cassazione, pur avendo annullata per intervenuta prescrizione la sentenza emessa a carico di un datore di lavoro condannato per il reato di lesione personale colposa in danno di un dipendente, ha comunque confermata la condanna della società alla quale lo stesso apparteneva, per l’illecito amministrativo di cui all’art. 25-septies comma 3 del D, Lgs. n. 231/2001, alla sanzione pecuniaria e alla sanzione interdittiva del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione. In tema di responsabilità degli enti, ha infatti sostenuto la suprema Corte, in presenza di una declaratoria di prescrizione del reato presupposto, il giudice, ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 231 del 2001, deve procedere all’accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l’illecito è stato commesso che, però, non può prescindere da una verifica, quantomeno incidentale, della sussistenza del fatto di reato. L’infortunio era accaduto perché a seguito dell’intasamento di un iniettore di una pressa il lavoratore, senza indossare idonei guanti ad alta protezione termica, senza attendere che la camera calda si raffreddasse e con l’ausilio di una bacchetta di rame stava rimuovendo la plastica che ostruiva l’iniettore stesso allorquando un getto di plastica liquida lo aveva colpito alla mano sinistra procurandogli delle lesioni.