Come Utilizzare il Sito

Il portale di autoapprendimento è destinato al RLS che opera in ambito sanitario.

Il Portale eroga servizi innovativi basati sulla condivisione della conoscenza dei fattori di rischio presenti nel settore sanitario. Ogni RLS può apprendere tutte le misure di prevenzione e protezione adottate dalle azienda che fanno parte del progetto

Il RLS può richiedere l’iscrizione al portale compilando il modulo a questo link . Successivamente riceverà le credenziali di accesso che consentiranno di usufruire di tutti i contenuti e le funzionalità del sito.

Per i RLS

I compiti del RLS (“attribuzioni”) sono quelli elencati all’art. 50 del D.Lgs.81/08

Un RLS resta in carica per tre anni (o per il periodo di permanenza nell’azienda, nel caso di un rapporto di lavoro a tempo determinato)

Qualsiasi lavoratore che viene eletto o designato per rappresentare i lavoratori sugli aspetti della salute e della sicurezza sul lavoro può svolgere il ruolo di RLS., anche un lavoratore a tempo determinato

Tutti i lavoratori dipendenti in servizio al momento dell’elezione possono votare per l’elezione di RLS

Il datore di lavoro potrà essere sanzionato se, in caso i RLS siano stati eletti, essi non vengano consultati o formati. se invece i lavoratori non hanno provveduto alla elezione dei RLS, l’organo di controllo non potrà applicare nessuna sanzione

La nomina del RLS aziendale deve essere obbligatoriamente comunicata a INAIL, tramite specifica procedura on line accessibile dall’azienda presso la quale opera il RLS, tramite il soggetto che gestisce i rapporti con l’INAIL (caaf, ufficio paghe o consulente del lavoro). la mancata comunicazione all’INAIL comporta una sanzione da 50,00 a 300,00 €

No, l’esercizio di tale diritto non può in alcun modo essere supplito dal datore di lavoro o dai suoi collaboratori

No, la nomina a RLS è incompatibile con la nomina a RSPP. Il d.lgs. 81/2008 al comma 7, art. 50, indica chiaramente che l’esercizio delle funzioni di RLS è incompatibile con la nomina di responsabile del servizio di prevenzione e protezione – RSPP – e di addetto al servizio di prevenzione e protezione – ASPP. Tutte queste figure infatti hanno l’obiettivo comune di garantire, attraverso una fattiva collaborazione, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, ma devono rimanere soggetti distinti. quindi, nel caso in cui un lavoratore sia un RSPP o un ASPP, la nomina a RLS è incompatibile con tali ruoli

I compiti (“attribuzioni”) del RLS sono stabiliti dall’art. 50 del d.lgs.81/08, che riporta l’elenco completo dei compiti. fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il RLS: accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva; c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente; d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37; e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali; f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37; h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori; i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito; l) partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35; m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione; n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro

Secondo quanto previsto dall’art.50 del d.lgs.81/08, il RLS deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni. L’RLS, inoltre, non può subire alcun pregiudizio a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali

Sì. Il d.lgs.81/08 prevede espressamente che il RLS, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceva copia del documento di valutazione dei rischi aziendale

In una apposita riunione dei dipendenti, dedicata alla funzione elettiva. la riunione può essere convocata dalle RSA o RSU ove esistenti. in tal caso possono partecipare alla riunione anche i dirigenti delle organizzazioni sindacali previo avviso al datore di lavoro. possono votare tutti i lavoratori dipendenti in servizio al momento dell’elezione. sarà eletto colui che otterrà il maggior numero di voti. il verbale di elezione deve essere notificato al datore di lavoro, il RLS eletto o designato potrà svolgere il suo compito non appena notificato al datore di lavoro il relativo verbale

Devono essere convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e con un ordine del giorno scritto. il RLS può richiedere la convocazione della riunione periodica anche al presentarsi di gravi situazioni di rischio o di variazioni significative delle condizioni di prevenzione